REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI, AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
Codice dei beni culturali e del paesaggio
(questo documento non è un atto normativo: è un testo coordinato in cui sono riportate, sottolineate, le modifiche ex D.Lgs. 156/2006 - D.Lgs. 157/2006 - D.Lgs. 62/2008 - D.Lgs. 63/2008)
PARTE I - Disposizioni generaliTITOLO I – Tutela
Capo I - Oggetto tutela
Capo II - Vigilanza Ispez.ne
Capo III - Protez. conservazione
Sez. I - Misure protezione
Sez. II - Misure. conserv.ne
Sez. III - Altre protezioni
Capo IV - Circolazione nazionale
Sez. I - Alienazione
Sez. II - Prelazione
Sez. III - Commercio
Capo V - Circolazione internaz.le
Sez. I - Principi circ. intern.le
Sez. II - Esportaz.ne da U.E.
Sez. III - Restituzioni in U.E.
Sez. IV - Illec. circ. intern.le
Capo VI - Ritrovamenti e scoperte
Sez. I - Ricer. rinven. nazion.li
Sez. II - Ricerc. in zona mare
Capo VII - Espropriazione
TITOLO II - Fruiz. valorizzazione
Capo I - Fruizione dei beni culturali
Sez. I - Principi generali
Sez. II - Uso dei beni culturali
Capo II - Valorizz.ne beni culturali
Capo III - Consult. docum.e archivi
TITOLO III - Norme transit. e finali
PARTE III - Beni paesaggistici
TITOLO I - Tutela e valorizzaz.ne
Capo I - Disposizioni generali
Capo II - Individuaz. bb. paesagg.ci
Capo III - Pianificaz. paesaggistica
Capo IV - Controllo beni tutelati
Capo V - Disposiz. transitorie
PARTE IV – Sanzioni
TITOLO I - Sanzioni amministr.ve
Capo I - Sanzioni Parte II
Capo II - Sanzioni Parte III
TITOLO II - Sanzioni penali
Capo I - Sanzioni Parte II
Capo II - Sanzioni Parte III
PARTE QUINTA - Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore
ALLEGATO A - Categorie di beni e valori
applicabili
PARTE II - Beni Culturali
TITOLO III - Norme transitorie e finali
Art. 128. Notifiche effettuate a norma della legislazione precedente
1. I beni culturali di cui all’articolo 10, comma 3, per i quali non sono state rinnovate e trascritte le notifiche effettuate a norma delle leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 11 giugno 1922, n. 778, sono sottoposti al procedimento di cui all’articolo 14. Fino alla conclusione del procedimento medesimo, dette notifiche restano comunque valide agli effetti di questa Parte.
2. Conservano altresì efficacia le notifiche effettuate a norma degli articoli 2, 3, 5 e 21 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e le dichiarazioni adottate e notificate a norma dell'articolo 22 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, dell’articolo 36 del d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 e degli articoli 6, 7, 8 e 49 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
(così modificato da art. 2 del D.lgs. n. 62 del 2008)
3. In presenza di elementi di fatto sopravvenuti ovvero precedentemente non conosciuti o non valutati, il Ministero può rinnovare, d’ufficio o a richiesta del proprietario, possessore o detentore interessati, il procedimento di dichiarazione dei beni che sono stati oggetto delle notifiche di cui al comma 2, al fine di verificare la perdurante sussistenza dei presupposti per l’assoggettamento dei beni medesimi alle disposizioni di tutela.
4. Avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo del procedimento di dichiarazione, prodotta ai sensi del comma 3, ovvero avverso la dichiarazione conclusiva del procedimento medesimo, anche quando esso sia stato avviato d’ufficio, è ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell’articolo 16.
Art.129. Provvedimenti legislativi particolari
1. Sono fatte salve le leggi aventi ad oggetto singole città o parti di esse, complessi architettonici, monumenti nazionali, siti od aree di interesse storico, artistico od archeologico.
2. Restano altresì salve le disposizioni relative alle raccolte artistiche ex-fidecommissarie, impartite con legge 28 giugno 1871, n. 286, legge 8 luglio 1883, n. 1461, regio decreto 23 novembre 1891, n. 653 e legge 7 febbraio 1892, n. 31.SOPRINTENDENZA
BENI CULTURALI
ed AMBIENTALI
TRAPANIArt. 130. Disposizioni regolamentari precedenti
1. Fino all’emanazione dei decreti e dei regolamenti previsti dal presente codice, restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dei regolamenti approvati con regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1163 e 30 gennaio 1913, n. 363, e ogni altra disposizione regolamentare attinente alle norme contenute in questa Parte.